L’inquilino non paga l’affitto? Ecco come tutelarti

Può capitare che il locatario di un’immobile (sia esso residenziale o commerciale) non paghi al locatario il canone d’affitto previsto dal contratto. È una situazione spiacevole per ambo le parti che seppur può essere motivata da difficoltà economiche dell’inquilino è fonte di diversi problemi per il proprietario dell’immobile. Che ha quindi necessità di tutelarsi.

Le tutele contro l’inquilino moroso

Cosa fare quando l’inquilino non paga l’affitto? Cercare un approccio conciliante e contattare il locatario chiedendo come mai non ha rispettato la scadenza previsto per il pagamento del canone di affitto può essere un primo approccio anche valutando l’eventuale riduzione del canone di locazione per andare incontro alle sue esigenze. Ma non è efficace in termini di legge. Insistere con le chiamate sollecitando il pagamento può rivelarsi una perdita di tempo e una fonte di stress, soprattutto per quegli inquilini che regolarmente non pagano puntuali le mensilità dell’affitto così come quelli che da tempo non regolarizzano la propria posizione.

Il consiglio è di contattare immediatamente un avvocato esperto in diritto immobiliare. Su https://avvocatisfrattimilano.it/ viene spiegato come, nonostante le promesse di saldare i canoni d’affitto non pagati, il credito tenderà ad aumentare rendendo più difficile che l’inquilino paghi l’intero importo. Un avvocato può suggerire, anche in base alla situazione specifica, quali strategie adottare sia per liberare l’appartamento o il locale commerciale che per rientrare di quanto dovuto.

È importante anche considerare le differenze che ci sono tra la locazione di un immobile a uso residenziale e l’affitto di un ufficio o di un locale industriale. La legge prevede delle differenze sulle modalità di sfratto e rientro del locale tutelando, da una parte, le famiglie disagiate che eventualmente hanno minori e, dall’altra, le esigenze professionali e commerciali di un imprenditore.

Le azioni contro l’inquilino moroso possono essere messe in atto solamente a partire dal ventunesimo giorno successivo alla data di scadenza prevista dal contratto per il pagamento del canone d’affitto. Da quella data è possibile inviare una raccomandata di diffida e ricorrere all’intimazione di sfratto per morosità. Nella lettera di diffida si stabilisce una data limite oltre la quale si provvederà all’intimazione di sfratto con tutte le conseguenze per il locatario moroso.

Il procedimento di sfratto parte proprio dall’invio della lettera di diffida alla quale segue la citazione per convalidare lo sfratto. È un atto giuridico formale nel quale viene indicata la data della prima udienza davanti al giudice del tribunale. Durante l’udienza il locatario può difendersi motivando le eventuali ragioni che lo hanno portato a non pagare l’affitto. Dopo che il giudice ha accertato la situazione può emettere l’ordinanza di sfratto all’interno della quale è stabilita la data entro la quale l’inquilino deve liberare l’immobile. Nel caso in cui il locatario non rispetti anche questa scadenza si può ricorrere all’ufficiale giudiziario che si occuperà della vicenda.

Lo sfratto non è l’unica tutela prevista per il locatore. Per quel che riguarda il rientro delle cifre non pagate dal locatario, infatti, il giudice può emettere contestualmente all’ordinanza di sfratto anche l’ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento può essere previsto il pignoramento dei beni (nel limite previsto dalla legge) accedendo al conto corrente, allo stipendio o alla pensione.